Questo è il primo passo per fare Marketing, devi scegliere il nome di quello che vorrai vendere e lo devi fare pensando al lungo termine, ovvero adottando alcune tecniche che ti permettono di evitare problemi che potrebbero presentarsi in futuro.

La scelta del nome può riguardare la tua società, oppure un prodotto o una linea di prodotti (e servizi) collegati ad essa. 

 

Esistono società specializzate nella creazione di nomi e brand di successo, i prezzi possono variare da alcune migliaia di euro a decine di migliaia di euro.

 

Vuoi sapere se devi affidarti ad una società esterna oppure se puoi occuparti tu della scelta del nome?

 

Tranquillo questa parte del corso pratico è fatta apposta per rispondere alla tua domanda!

 

Prima di tutto dobbiamo capire in quale categoria posizionarti, se sei un imprenditore e la tua azienda è già avviata, con fatturati dell’ordine di alcuni milioni di euro a salire, e stai lavorando ad un nuovo progetto che prevede il lancio di un nuovo nome, il mio consiglio è quello di affidarti a uno studio professionale, potrai comunque condividere con loro le tue idee così da essere sicuro di ottenere un risultato che rispecchi al 100% la tua visione.

 

Se invece sei un imprenditore che deve lanciare il suo primo prodotto oppure la tua azienda non ha un volume di affari superiore al milione di euro ho creato una guida pratica per la scelta del nome che potrai usare per svolgere questo compito delicato in autonomia.

 

✏️ Ricordati: La scelta del nome non può essere indipendente da un corretto posizionamento e dall’analisi precisa del tuo target. 

 

Quello che vedremo in questa guida quindi sarà la parte tecnica dove ti mostrerò come assicurarti che il tuo nome sia disponibile, utilizzabile e privo di futuri problemi legali.

 

Per quanto riguarda la parte di posizionamento e definizione del target invece saranno approfondite nelle rispettive sezioni, dopo averle studiate e applicate potrai completare la tua creazione del nome.

 

Invece per quello che riguarda la parte creativa … sei libero di sbizzarrirti!

 

Quando scegli un nome devi essere sicuro che tutti i tuoi futuri investimenti di tempo e denaro per lo sviluppo di quel nome non andranno persi. 

 

Non basta trovare un nome originale, “bello”, o che ti piace, devi prima di tutto assicurarti che quel nome sia libero e utilizzabile!

 

Per farlo puoi usare questa mia guida pratica come una checklist.

 

Nome di Dominio

 

  • Verifica che il nome abbia un dominio disponibile (es. tuonome.it) se non è disponibile cambia nome.
  • Verifica che lo stesso nome non sia già utilizzato da altri con un dominio differente (es. tuonome.com) se il tuo nome è già utilizzato da un concorrente cambia nome, soprattutto se il sito web del tuo concorrente è già ben posizionato.

 

Per effettuare una ricerca del nome di dominio puoi usare i servizi di un qualsiasi provider che offre la registrazione di dominio tipo aruba, register, ecc. Io personalmente ti consiglio di utilizzare uno di questi:


gandi.net

cloudflare.com

 

✏️ Ricordati che cercare semplicemente il sito web digitando il suo indirizzo in un browser (es www.miosito.it) non ti garantisce la certezza di trovare il sito libero anche se non ti verrà mostrata nessuna pagina internet. Un modo semplice per essere sicuro della disponibilità di un dominio è quello di fare la ricerca tramite un provider di registrazione domini.

 

Presenza Online

 

  • Verifica i risultati di ricerca di google per il tuo nome usando la ricerca classica. Potresti avere un dominio libero ma trovarti 154 siti web che utilizzano una variante di quel nome oppure una marea di pagine che utilizzano il tuo nome per pubblicizzare i loro prodotti. 

 

Ignora tranquillamente i risultati della seconda pagina di google in avanti, concentrati unicamente sulla prima pagina, è quella che potrebbe darti problemi in futuro!

Tieni conto anche dei risultati a pagamento (annunci) di google. Se il nome che hai scelto attiva annunci pubblicitari di una marea di aziende della concorrenza, è probabile che avrai molti problemi a posizionarti sul web e nella mente dei tuoi clienti! In questo caso potresti aver sbagliato il posizionamento , e di conseguenza il tuo nome, oppure semplicemente potrebbe essere un problema non evitabile, ecco un Esempio Pratico per farti capire:

 

Nome: Marketing Pratico

Risultati Google: 

 

Se non sei sicuro di poter asfaltare tutti quanti, evita di buttarti in un macello come questo! 

Ecco invece un esempio di nome con molti meno problemi sul web:

Ovviamente sta a te trovare un nome giusto che identifichi la tua categoria rispecchi il tuo target e sia disponibile sul web!

Social

Devi verificare di avere spazio sui media digitali che andrai ad utilizzare negli anni futuri per costruire la tua reputazione e interagire con i tuoi clienti! oggi una grandissima fetta di media è rappresentata dai social. 

Con il termine social mi piace identificare in maniera pratica tutte quelle piattaforme che ti permettono di pubblicare contenuti e interagire con gli utenti.

La cosa strana dei social come li conosciamo oggi è che sono in perenne mutamento e trasformazione, quello che oggi è valido probabilmente non lo sarà più tra 5 anni, ma questa non deve essere assolutamente una scusa per trascurare questo aspetto fondamentale della scelta del tuo nome!

 

Il mio consiglio al momento della scrittura di questo manuale è di assicurarti di poter padroneggiare il nome che hai scelto almeno in questi media:

 

Youtube – Facebook – Instagram

 

Fai attenzione, nessuno ti vieta di espandere l’elenco e verificare anche twitter, tik tok, linkedin, pinterest, ecc! Questo è un lavoro che non ha controindicazioni quindi non farti scrupoli a proseguire le tue ricerche per tutto il tempo necessario a farti dormire sereno!

 

Puoi trovare alcuni spunti interessanti per la scelta del tuo approccio ai canali social in un libro di Marco Montemagno

 

Lavorability – Marco Montemagno – The Tech Alchemist (Italy) (20 gennaio 2020)

 

Verifiche Giuridiche

 

Una volta che hai effettuato tutte le verifiche necessarie ad assicurarti che il tuo nome non sia già utilizzato dalla concorrenza almeno su internet, è il momento di controllare che nessuno abbia già registrato quello stesso nome, oppure una variazione di esso. 

Questa è una fase fondamentale della scelta di un nome, prima di proseguire ho deciso di inserire in questa guida un approfondimento specifico relativo alla registrazione di marchi e brevetti.

Puoi leggerlo tutto oppure passare alla sezione finale dove ti mostro la procedura per effettuare le verifiche e la registrazione di un marchio.

 

⏳ APPROFONDIMENTO – MARCHI REGISTRATI

 

Cosa è un marchio?

 

Di solito, il marchio viene apposto sul prodotto o è comunque visibile nella fruizione dei servizi di una specifica impresa.

 

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha riconosciuto che il marchio, inoltre, può svolgere diverse funzioni:

 

distintiva, ossia di comunicazione al consumatore circa l’origine imprenditoriale del prodotto o servizio;

di qualità, dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore può collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato (ad esempio con riferimento ai marchi di beni di lusso);

di comunicazione, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;

pubblicitaria, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;

di investimento; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

All’interno di una attività imprenditoriale questi segni possono essere utilizzati in modo differente. Si distingue comunemente tra marchio generale, utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi che può o meno coincidere con la ragione sociale dell’impresa (ad esempio il segno utilizzato proprio per contraddistinguere una impresa, ad esempio una impresa dolciaria caratterizzata da un nome specifico), e marchio speciale, che caratterizza specifici prodotti o servizi di un imprenditore (ad esempio, con riferimento all’impresa dolciaria, i marchi utilizzati per le diverse tipologie di biscotti prodotti).

 

Il marchio si può distinguere tra marchi di fabbrica, apposti dal soggetto che produce un determinato prodotto, marchi di commercio, che invece riguardano chi vende determinati prodotti, e marchi di servizio, utilizzati da fornitori di servizi.

 

Nella scelta del segno distintivo l’imprenditore, dunque, deve considerare quale immagine, quali informazioni vuole trasmettere al consumatore attraverso i propri prodotti o servizi, tenendo in considerazione che un marchio d’impresa per poter essere tutelato e registrato deve essere nuovo rispetto ai segni già presenti sul mercato ed è essere idoneo a distinguere l’imprenditore che offre quei determinati prodotti o servizi rispetto ai suoi concorrenti.

 

I marchi d’impresa, inoltre, possono consistere di qualsiasi segno che possa essere rappresentato nel registro, così da consentire di essere determinato con chiarezza e precisione: il marchio può consistere di semplici parole, immagini bidimensionali o tridimensionali, fino a suoni, colori e altri segni.

 

Possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.

 

La normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.

 

Le tre tipologie di marchio più diffuse sono:

A seconda degli elementi che compongono il marchio, è possibile individuare le seguenti tipologie:

 

marchio verbale, costituito solo da parole;

marchio figurativo, contenente la riproduzione di una figura (reale o di fantasia) da sola o insieme a una componente verbale (marchio misto);

 

marchio di forma o marchio tridimensionale, che protegge una forma tridimensionale, quando idonea a rendere il prodotto riconoscibile senza l’apposizione di un altro segno.

 

Non possono essere oggetto di registrazione i segni che siano:

1) identici o simili ad un segno già noto, in via non puramente locale, come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

 

2) identici o simili a un segno già noto, in via non puramente locale, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

 

3) identici ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;

 

4) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

 

5) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

 

6) identici o simili ad un marchio straniero già notoriamente conosciuto e la cui notorietà si riverberi anche sul territorio italiano o in una parte significativa di esso.

 

Inoltre i segni non possono: 

 

consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio parole come “super”, “extra”, “ciao”);

 

essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (ad esempio “bittèr” per aperitivi, “espresso” per macchine da caffè o “nougatine” per caramella di mandorlato ricoperta di cioccolato).

 

Un’unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il segno, prima della domanda di registrazione, abbia acquistato carattere distintivo.

 

Prima di procedere alla presentazione della domanda di registrazione, ed anche solo di iniziare l’uso di un certo segno distintivo, è suggeribile verificare che non siano già stati registrati marchi identici o simili, per prodotti o servizi identici o affini, rispetto a quello per il quale si intende chiedere la registrazione e/o che comunque si intenda usare.

 

Una simile verifica, denominata comunemente ricerca di anteriorità o ricerca di disponibilità, dovrà prendere in considerazione il territorio per il quale si intende chiedere la protezione e i prodotti/servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione del marchio.

 

Ad esempio, con riferimento alla registrazione di un marchio italiano, il richiedente dovrà verificare che non esistano sul territorio italiano registrazioni anteriori di marchi simili o identici per prodotti o servizi identici oppure affini a quelli per i quali intende chiedere la registrazione. Ciò significa, tuttavia, che la ricerca dovrà comprendere sia marchi italiani, sia marchi dell’Unione Europea – i quali hanno efficacia anche sul territorio italiano – oppure estensioni internazionali di marchio che abbiano designato il territorio italiano.

 

È bene notare che l’UIBM, al contrario di altri Uffici, non opera nessuna ricerca di anteriorità sulle domande di registrazione di marchio. Ciò significa che, anche se la procedura di registrazione si conclude con la concessione del marchio, senza dunque che siano presentare osservazioni di terzi nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione definitiva, ciò non esclude che terzi possano successivamente chiedere l’annullamento della registrazione di marchio ritenuta confliggente con dei propri diritti anteriori al deposito della domanda di marchio.

 

La ricerca di anteriorità può essere effettuata utilizzando le banche dati rese disponibili dagli Uffici competenti. 

Tra queste, una delle banche dati più utile è TMview, messa disposizione dall’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale, la quale raccoglie i dati degli Uffici dei marchi nazionali o internazionali che partecipano al progetto, tra cui l’UIBM, l’EUIPO e l’OMPI.

 

Le classi di registrazione

Un marchio per essere registrato deve essere associato ad una classe di prodotti

http://tmclass.tmdn.org/

Presentazione della domanda di registrazione di un marchio italiano

Le modalità preferibili per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure via internet tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it, se in possesso di firma digitale. Per quanto riguarda il deposito online, inoltre, dal mese di febbraio 2019 è disponibile una nuova procedura telematica rapida, opzionale, che riduce o tempi necessari alla pubblicazione delle domande di marchio.

 

Il marchio dell’Unione Europea

Il richiedente che volesse un titolo valido per tutto il territorio dell’Unione Europea può depositare una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea.

 

In questo modo, con un’unica procedura di registrazione e un unico attestato, è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti gli Stati membri, con estensione automatica ai nuovi Stati che dovessero fare il loro ingresso nell’Unione Europea. Non è possibile limitare l’estensione territoriale escludendo alcuni Stati membri.

 

I titolari di una registrazione di marchio italiana, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale, possono chiedere l’estensione territoriale all’Unione Europea. In questo modo, la data del marchio dell’Unione Europea coincide con quella del deposito italiano.

 

I presupposti e requisiti previsti della normativa applicabile ai marchi dell’Unione Europea (Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (UE) 2017/1001) ricalcano sostanzialmente quanto previsto per il marchio italiano.

 

La domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea può essere depositata telematicamente o in via cartacea presso l’EUIPO in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Inoltre, dev’essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell’EUIPO, diversa dalla prima, tra: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

 

Nel corso dell’esame formale, la domanda di marchio è soggetta a traduzione, in modo da rendere i dati accessibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, se richiesto dal richiedente, l’EUIPO può effettuare una ricerca di anteriorità. Nel caso in cui venissero rilevati marchi anteriori identici o simili, l’EUIPO informa sia il richiedente che i titolari dei diritti anteriori (attraverso una lettera di sorveglianza) dell’esito della ricerca.

 

A seguito della pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, i terzi che ritengono che la domanda di registrazione non debba essere concessa hanno tre mesi per presentare obiezioni, le quali possono riguardare la sussistenza di diritti anteriori di cui sono titolari (aprendo la procedura di opposizione che si svolge in modo similare a quella di fronte all’UIBM, seppur con variazioni), oppure la presenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

 

Se l’esame dell’EUIPO ha esito positivo, nessuno deposita un’opposizione o non vi sono osservazioni di terzi, la procedura di opposizione si risolve in favore del richiedente, pertanto il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata.

 

Se invece la domanda viene respinta, è ancora possibile trasformare la domanda di marchio dell’Unione Europea in registrazioni nazionali, a condizione che non vi siano conflitti.

 

Il titolare acquisisce il diritto esclusivo sul segno con la registrazione del marchio. Contrariamente a quanto succede con il marchio italiano, infatti, i diritti conferiti dal marchio dell’Unione Europea possono essere opposti a terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

 

L’estensione temporale della protezione e il rinnovo del marchio

La registrazione di un marchio dura dieci anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda di primo deposito.

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 CPI, gli effetti della registrazione del marchio, a partire dalla quale sono conferiti i diritti esclusivi legati al marchio stesso, decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda.

 

Ciò significa che, una volta che il marchio sia stato definitivamente concesso, con riferimento al marchio italiano, gli effetti della registrazione vengono fatti retroagire alla data della domanda. Dal momento che l’attestato di registrazione viene normalmente emesso dall’UIBM trascorsi più di sei mesi (anche due/tre anni) dal deposito della domanda, si consente in questo modo al titolare di azionare il marchio anche nei confronti di condotte di terzi che siano avvenute nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione e la concessione del marchio.

 

Ai sensi dell’art. 16 CPI, la registrazione del marchio deve essere rinnovata ogni dieci anni dalla data di primo deposito, pagando la tassa di registrazione e presentando l’apposito, modulo con marca da bollo entro gli ultimi dodici mesi di scadenza o entro sei mesi successivi alla data di scadenza, pagando in quest’ultimo caso una mora. Oltre questo limite temporale il marchio non è rinnovabile e deve essere presentata una nuova domanda di marchio.

 

Gli effetti della registrazione del marchio, in casi di rinnovo, decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

 

Quanto costa la registrazione di un marchio

Non è semplice ipotizzare in astratto il costo di una registrazione di marchio italiano, dal momento che sono molte le variabili che contribuiscono al calcolo finale delle tasse e dei diritti di segreteria che sono dovuti all’UIBM o allo Stato a seconda della domanda di registrazione che, in concreto, si intende depositare.

 

In via generale, le voci di spesa da considerare sono le seguenti:

 

  1. Imposta di bollo

La domanda di registrazione di marchio, nel caso di deposito on-line, deve essere corredata da una marca da bollo da € 42,00. Invece, nel caso di deposito cartaceo o postale, occorre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine (inclusi sia i moduli che gli allegati).

 

  1. Tasse di concessione governativa

L’importo della tassa di concessione governativa, da pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dalle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione: € 101,00 tassa di registrazione di marchio individuale comprensiva di una classe, € 34,00 per ogni classe aggiunta. Nel caso di marchio collettivo, la tassa raggiunge un importo di € 337,00 per una classe merceologica.

(Verifica le classi del tuo prodotto tramite questo servizio: http://tmclass.tmdn.org/)

 

  1. Diritti di segreteria

Nel caso di depositi cartacei, occorre versare alla Camera di Commercio i diritti di segreteria pari a € 40,00, lo stesso per il deposito postale, oppure € 43,00 più una marca da bollo di € 16,00 se si chiede una copia autentica del verbale di deposito.

 

Non sono dovuti diritti di segreteria nel caso di deposito on-online.

 

Inoltre, sono previsti ulteriori diritti di segreteria per la richiesta di copie (autentiche, estratti e copie semplici) e per l’invio di documentazione da parte dell’UIBM.

 

Procedura per la registrazione di un marchio presso l’ufficio italiano marchi e brevetti

 

Registrare un marchio in Italia

La domanda marchio può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti.

 

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare; il titolare può decidere di farsi rappresentare. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM sono Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, pertanto non possono firmare al posto del titolare.

 

Il conferimento dell’incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico o procura generale.

 

Primo Deposito

Prima di presentare domanda di marchio è necessario

 

assicurarsi che sia conforme alle prescrizioni di legge e possegga tutti i requisiti richiesti;

scegliere le classsi della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) per le quali si vuole tutelare il marchio;

verificare che non si stiano violando diritti altrui e che il marchio sia nuovo e non confondibile attraverso la ricerca di anteriorità.

 

Come effettuare il deposito

Modalità telematica

A .b. Modalità telematica: fast-track

 

Modalità cartacea presso la Camera di Commercio (CCIAA)

Modalità postale

Il deposito si perfeziona con il pagamento della tassa di registrazione. La data del deposito sarà quella del pagamento della tassa.

 

Modalità telematica

Il deposito telematico non è l’invio telematico della domanda cartacea, ma è la compilazione online della domanda effettuata sul sistema informativo dedicato: sezione servizi on line uibm: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/deposito-telematico

 

Per il deposito è necessario registrarsi ai servizi telematici ed è obbligatoria la firma digitale.

 

L’immagine del Marchio deve essere su un file e caricata nella sezione apposita.

 

La marca da bollo omnicomprensiva da 42€ deve essere acquistata prima del deposito; prima dell’invio della domanda, il sistema chiede di inserire numero seriale e data di emissione della marca da bollo.

 

Dopo aver inviato la domanda, l’UIBM invia una email con il mod. F24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vedi Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo nazionale.

 

Modalità telematica- Fast track

La procedura Fast- track è utilizzabile solo per i depositi telematici. Segue le stesse regole del deposito telematico di firma digitale, marca da bollo e procedura.

 

Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente deve utilizzare esclusivamente i prodotti e servizi inclusi nella vigente classificazione di Nizza, presente nel sistema e non la scelta libera. Questo consente di ridurre i tempi di esame di merito della domanda.

 

Il pagamento è contestuale all’invio della domanda (tramite il sistema pubblico PagoPa).

 

⌛ Fine approfondimento

 

Dove puoi effettuare la ricerca di un marchio registrato?

Principalmente su due portali, quello europeo e quello italiano:

 

Ricerca tramite database EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it

Ricerca tramite database UIBM: https://www.uibm.gov.it/bancadati/

Ricerca classi classificazione di nizza: http://tmclass.tmdn.org/